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A.P.E. COS'E' E QUANDO SERVE
A.P.E. COS'E' E QUANDO SERVE
pubblicata il 03/02/2014 alle 00:00
L'A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
QUANDO SERVE
In caso di compravendita, di trasferimento oneroso di immobili e per nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vi è l'obbligo di consegna dell'attestato energetico e l'obbligo di informativa.
L'attestato va poi allegato agli atti in caso di compravendita e di trasferimento oneroso di immobili, e di contratti di nuova locazione che riguardano interi edifici. Restano esclusi dall'obbligo di allegazione sia i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari che quelli non soggetti a registrazione.
Rientrano in quest'ultima categoria «solo i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno».
COSA COMPORTANO GLI OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI INFORMATIVA
La consegna dell'attestato all'inquilino o all'acquirente può essere omessa solo per i contratti di locazione non soggetti a registrazione e per quelli che non possono considerarsi nuove locazioni, come ad esempio le proroghe, le cessioni di contratto e i subentri.
La consegna dell'Ape è obbligatoria anche per i contratti di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Anche se questi contratti sono esclusi dall'obbligo di allegazione, vi è infatti l'obbligo di inserire una clausola in cui l'inquilino dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la prestazione energetica dell'edificio, compreso l'Ape. E' questo l'obbligo di informativa, che riguarda anche gli atti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i contratti di locazione di edifici.
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
Rientrano nell'obbligo: gli atti di compravendita e di trasferimento oneroso di immobili e i contratti di nuova locazione di interi edifici. Ne sono esclusi, invece, i contratti di nuova locazione di singole unità immobiliari e gli atti traslativi a titolo gratuito.
QUANDO BISOGNA REDIGERE L'APE: OBBLIGO DI DOTAZIONE
Già all'avvio delle trattative il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale locatario o acquirente. Ciò deve avvenire in caso di vendita, di trasferimento oneroso o gratuito di immobili e di nuove locazioni.
L'obbligo deriva dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 che il decreto "Destinazione Italia" non ha modificato.